Fai turni oltre le sei ore e il buono pasto non arriva? Essere turnista non ti esclude.
Per la Cassazione il buono pasto spetta per i turni che superano le sei ore, anche ai turnisti e anche quando un regolamento aziendale lo riserva ad altri. Vale per il personale sanitario pubblico.
- Primo colloquio gratuito, anche se non sei socio
- Anche vertenze già in corso
- Il mandato lo dai direttamente all’avvocato
- SogliaTurno oltre le sei ore, con diritto alla pausa
- TurnistiNon sono esclusi: ord. 25525/2025 e 24919/2026
- Regolamento aziendaleIn un caso lo limitava ai non turnisti: condanna confermata
Un minuto, senza registrarti
Strumenti gratuiti per farti un’idea. Non sono un parere legale.
Stima quanto potrebbe valere
Il risarcimento per i buoni mancati
5,16 € e 1,03 € sono i valori del caso più comune: modificali con i tuoi. La cifra reale dipende dal regolamento della tua azienda, dai turni che riesci a provare e dalla prescrizione. Solo l’avvocato può dirti cosa spetta nel tuo caso.
Parlane nel colloquio gratuitoCosa dicono le fonti
Informazioni generali sul personale del comparto sanità pubblica, salvo dove indicato.
La regola
«Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa […]»D.lgs. 66/2003, art. 8, c. 1
Mensa o buono pasto sono collegati a questa pausa, non alla fascia oraria in cui cade il turno (ord. 16938/2025). Il pasto non è monetizzabile.
Cosa ha deciso la Cassazione
- Ord. 25525/2025 – infermieri professionali turnisti di un’ASP: il regolamento limitava il buono ai non turnisti, ma è stato confermato il buono sostitutivo «per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore». Dove la continuità del servizio non permetteva di usare la mensa, il diritto non si perde: diventa buono sostitutivo.
- Ord. 24919/2026 – il diritto matura in funzione dell’orario di lavoro che «superi le sei ore continuative», non della durata della pausa.
- Ord. 16938/2025 e 21440/2024 – turni 7-13, 13-20 e 20-7: nessuna limitazione per fascia oraria.
Cosa puoi ottenere e fino a quando
Cosa puoi ottenere
- Un risarcimento per ogni turno in cui il buono è mancato: il valore del buono meno la quota che avresti pagato tu.
- Nel caso più comune (buono da 5,16 €) sono 4,13 € a turno; dove gli accordi aziendali prevedono buoni più alti, la cifra sale.
- Puoi chiedere anche gli anni passati. Il buono non si ottiene come soldi in busta paga: serve solo per il pasto.
Fino a quando puoi chiedere
- Prescrizione: 10 anni. Per questo si possono chiedere anche gli anni passati e, sommati, i turni diventano una cifra importante.
- Il termine esatto per il tuo caso lo conferma l’avvocato.
Oltre agli arretrati, puoi chiedere al giudice di accertare il tuo diritto e di ordinare all’azienda di rispettarlo anche per il presente e per il futuro. Così il problema non si ripresenta.
La sentenza vale per te e per l’azienda che hai citato: i colleghi devono fare le proprie richieste. Cosa si può chiedere nel tuo caso lo valuta l’avvocato.In parole semplici. «Se nel tuo ospedale c’è la mensa e fai turni di più di sei ore, anche di notte, il buono pasto ti spetta. Se non te l’hanno dato puoi chiedere circa 4 euro per ogni turno, anche per gli anni passati.»
Quando di solito non spetta e cosa si verifica
Di solito non spetta
- Nei giorni di assenza (ferie, malattia): manca la presenza effettiva.
- Nei turni di sei ore o meno: nelle cause lette i giorni con turno 7-13 erano stati esclusi dal giudice.
Da verificare sul tuo caso
- Il turno di esattamente sei ore: la legge dice «ecceda» e le sentenze usano formule diverse («almeno sei», «oltre»). Va valutato.
- Se l’azienda non ha previsto né mensa né buoni: cosa accade non è chiarito dalle sentenze lette.
- Il CCNL 2022-24 (art. 27, c. 5) parla di pausa «purché non in turno»: le sentenze lette riguardano contratti precedenti. L’avvocato guarda il regolamento della tua azienda.
- Sanità privata: i contratti sono diversi e non abbiamo sentenze lette sul privato.
Il tempo conta. I crediti di lavoro si prescrivono. Secondo la Cassazione (ord. 24919/2026) una richiesta scritta all’azienda che indichi chi deve pagare e cosa chiedi, con l’invito a pagare, può interrompere la prescrizione, senza indicare la cifra.
I documenti che di solito servono
Per il primo colloquio non serve nulla. Se si va avanti ti diciamo noi cosa serve. Non allegare documenti al modulo.
Per i soci, con una delega scritta e firmata da te presentiamo noi la richiesta all’azienda e ti seguiamo fino alla risposta. Nel pubblico impiego usiamo l’accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990) e, per i tuoi dati personali, il diritto di accesso del GDPR (art. 15). Nel privato ti diciamo noi quale strada è adatta.
La delega non è obbligatoria: puoi chiedere i documenti anche da solo. Non possiamo garantire l’esito, che dipende dalla risposta dell’azienda.
Di solito servono
- Turni svoltiplanning, cartellino e timbrature: servono a provare i giorni oltre le sei ore
- Regolamento aziendalesu mensa e buoni pasto, con gli eventuali accordi
- Cedoliniper vedere buoni o trattenute
- Richieste già inviatelettere o PEC all’azienda sul buono pasto
Come prendiamo in carico il tuo caso
- 1
Prenoti
il colloquio gratuito, in due minuti
- 2
Parli con noi
raccogliamo le informazioni sul tuo caso, anche a distanza
- 3
Lo studio esamina
lo studio legale convenzionato guarda il caso, con il tuo consenso
- 4
Colloquio con l’avvocato
gratuito. Poi decidi tu se andare avanti
Noi informiamo e orientiamo, non facciamo consulenza legale. Non tutti i casi sono sostenibili: se il tuo non lo è, te lo diciamo. Il rapporto professionale è tra te e l’avvocato.
FAQ
Se il regolamento riserva il buono ai non turnisti?
Quanti buoni posso chiedere?
Cosa ricevo se l’azienda non ha mai dato i buoni?
Posso chiedere anche i buoni degli anni passati?
Il colloquio è gratuito anche se non sono socio?
Chi può chiedere i documenti all’azienda al posto mio?
Devo allegare documenti al modulo?
Fonti e aggiornamento
- D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 8
- CCNL Comparto Sanità 2022-2024 (art. 27, c. 5); CCNL integrativo 20/9/2001, art. 29, come riportato nelle sentenze
- Cass. civ., sez. lav., ord. 24919/2026, 25525/2025, 16938/2025, 21440/2024, 20250/2024
Informazione generale: non è un parere legale e non dice se nel tuo caso spetta qualcosa. Solo l’avvocato può dirlo. Aggiornato al 29 ottobre 2026.
Ti riconosci in un’altra situazione?
Prenota il colloquio gratuito
Raccontaci il caso in poche righe. Ti rispondiamo entro 2 giorni lavorativi.
Ti chiediamo solo i dati essenziali: non allegare documenti. Trattiamo i dati secondo l’informativa privacy.